Le fonti del diritto

Le fonti del diritto

LE FONTI DEL DIRITTO

Si definisce fonte del diritto qualunque atto o fatto che, in un dato ordinamento, è capace di creare norme giuridiche.

La fonti si dividono concettualmente e praticamente in:

  • FONTI DI PRODUZIONE – atti o fatti capaci di produrre norme giuridiche

  • FONTI DI COGNIZIONE – testi e documenti dai quali si ricava la conoscenza delle norme giuridiche.

Nel nostro diritto vale il principio della PLURALITA’ DELLE FONTI di produzione e del conseguente principio della GERARCHIA FRA LE FONTI. Per il principio di gerarchia, una fonte inferiore non può creare norme in contrasto con quelle create da una fonte superiore.

Per le norme di pari grado, cioè create dalla stessa fonte, si applica il principio CRONOLOGICO, secondo cui prevale la norma creata successivamente nel tempo.

Per le norme create da più fonti di pari grado gerarchico, si applica il principio di COMPETENZA; il quale stabilisce che determinate fonti possono creare norme solo in certe materie ma non in altre.

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO –

  • La Costituzione

  • Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale

  • Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge (decreto legislativo e decreto legge)

  • Le leggi regionali e i regolamenti dell’Unione Europea

  • I regolamenti

  • La consuetudine

FONTI PRIMARIE

– LA COSTITUZIONE contiene i principi fondamentali relativi all’organizzazione dello Stato ed ai rapporti fra Stato e cittadini. Tutte le altre fonti sono ad essa inferiori. La nostra è una Costituzione RIGIDA, cioè può essere modificata solo attraverso un procedimento più lungo e complicato di quello previsto per le leggi ordinarie.

– LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE cancellano o modificano le norme contenute nella Costituzione.

– LE LEGGI COSTITUZIONALI integrano la Costituzione disciplinando in maniera più completa le materie costituzionali. Anche le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale non possono essere modificate o annullate da leggi ordinarie.

– LA LEGGE ORDINARIA è fatta dal Parlamento mentre gli atti aventi forza di legge, cioè il DECRETO LEGGE ed il DECRETO LEGISLATIVO, sono emanati dal Governo, con la differenza che il decreto legislativo è emanato sulla base di una precedente legge delega del Parlamento al Governo, contenente i principi, i criteri ed il termine, mentre il decreto legge è emanato dal Governo autonomamente in casi di necessità ed urgenza e per questo deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, in mancanza di conversione il decreto legge decade.

– I CODICI sono leggi che hanno forma di un’ organica raccolta di norme in modo sistematico e tendenzialmente completo, relative ad un ampio settore dell’ordinamento giuridico. In Italia abbiamo 5 codici:

CODICE CIVILE che si occupa di diritto privato, formato da 2969 articoli divisi in 6 libri:

  • 1) delle persone e della famiglia (1-455),
  • 2) delle successioni (456-809),
  • 3) della proprietà (810-1172)
  • 4) delle obbligazioni (1173-2059)
  • 5) del lavoro (2060 – 2642)
  • 6) della tutela dei diritti (2643 – 2969)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE che regola il processo civile

CODICE DELLA NAVIGAZIONE che disciplina il trasporto marittimo ed aereo

CODICE PENALE che individua i reati e le pene

CODICE DI PROCEDURA PENALE che regola il processo penale.

– I TESTI UNICI sono raccolte ordinate di norme relative a una stessa materia ma provenienti da fonti diverse ed accumulatesi nel tempo.

LE LEGGI REGIONALI sono emanate dalle singole regioni; ad esse sono equiparate le leggi PROVINCIALI delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le principali fonti normative del diritto Europeo sono:

  • i REGOLAMENTI : che creano norme direttamente vincolanti per i cittadini appartenenti agli Stati membri
  • le DIRETTIVE : che sono orientamenti rivolti agli Stati i quali sono tenuti a trasformarle in norme del proprio diritto interno.

FONTI SECONDARIE:

– I REGOLAMENTI, governativi, ministeriali, territoriali (Comuni, Province), non territoriali. Non sono abilitati a regolare qualsiasi materia, infatti alcune materie hanno RISERVA DI LEGGE, assoluta (solo la legge può regolarla) o relativa (la legge fissa i principi fondamentali).

– LA CONSUETUDINE, fonte non scritta di norme prodotte dallo stesso corpo sociale, consiste nella ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento con la convinzione che sia norma giuridica. La consuetudine è ammessa solo se richiamata da fonti scritte e solo per materie non disciplinate da fonti scritte. Le consuetudini sono raccolte a cura della Camera di Commercio locale.

IL PRINCIPIO DI EQUITA’ = è definito come la giustizia del caso singolo ed è in contrapposizione allo “stretto diritto” o “stricti iuris”. Nel nostro ordinamento il ricorso all’equità da parte del giudice non avviene in antagonismo al diritto, perché non è fonte di diritto, e vi si ricorre solo in caso di norme che la richiamino.

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